sabato 13 novembre 2021

 La comunicazione di avvio della procedura collettiva cosa deve contenere?




Cass. 10/11/2021, n. 33183

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, comma 3 della L. 23 luglio 1991 n. 223, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La suddetta comunicazione è in contrasto con l'obbligo normativo di trasparenza quando: a) i dati comunicati dal datore di lavoro siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale. Il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve verificare, con valutazione di merito non censurabile nel giudizio di legittimità, ove assistita da un accertamento sufficiente e non contraddittorio, l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura.

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