In caso di appalto quando il committente risponde per la violazione degli obblighi di sicurezza?
Cass. 11/11/2021, n. 33365
In materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire, non essendo configurabile una responsabilità del committente "in re ipsa", cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.
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