giovedì 18 marzo 2021

Quando la reperibilità costituisce orario di lavoro per la Corte di Giustizia Europea?

Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 09/03/2021, n. 344/19
L'articolo 2, dir. 2003/88/CE deve essere interpretato nel senso che un periodo d reperibilità, nel corso del quale un lavoratore debba unicamente essere raggiungibile per telefono ed essere in grado di raggiungere il proprio luogo di lavoro, in caso di necessità, entro un termine di un'ora, avendo la possibilità di soggiornare in un alloggio di servizio messo a sua disposizione dal datore sul luogo di lavoro, senza essere tenuto a restarvi, costituisce, nella sua interezza, orario di lavoro, soltanto qualora risulti da una valutazione globale dell'insieme delle circostanze del caso di specie che i vincoli imposti a tale lavoratore sono di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà per quest'ultimo di gestire liberamente, nel corso dello stesso periodo, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi.

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