Come è ripartita la competenza tra giudice fallimentare e giudice del lavoro?
Cass. 08/02/2021, n. 2964
Nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo "discrimen" si individua nelle differenti speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al secondo spetta invece, al fine di garantire la parità tra i creditori, la cognizione delle controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il giudice fallimentare aveva negato la propria competenza rispetto alla domanda proposta da un dirigente licenziato per il riconoscimento nel concorso fallimentare del credito vantato a titolo di indennità supplementare ed aumento automatico quali specifiche voci previste dalla disciplina collettiva).
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