sabato 13 marzo 2021

Il domicilio del lavoratore può essere "la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" ai fini della competenza territoriale?



Cass. Ord., 03/03/2021, n. 5726

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto nei confronti di un informatore scientifico del farmaco, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito ad un'istanza di regolamento di competenza sollevata d'ufficio dal giudice, ha affermato, in via alternativa, anche la competenza territoriale determinata in ragione della "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", individuandola presso la stessa abitazione del lavoratore, risultando ivi custoditi i beni aziendali e gli strumenti di lavoro, quali computer, tablet, cellulare e campione dei farmaci.)

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