mercoledì 10 marzo 2021

Quali requisiti sono necessari per la validità del licenziamento per gmo?


Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito del licenziamento intimato ad un medico da parte di una società esercente una casa di cura privata, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, avendo il giudice di appello applicato correttamente i suddetti principi, individuando nella crisi economica in cui versava la predetta società l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione realizzata attraverso la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, unico medico rimasto privo di specializzazione al quale era precluso l'esercizio di attività operatoria in sala oramai sola rimasta attiva per effetto di una modifica della convenzione intervenuta con l'amministrazione regionale.)

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