Su chi incombe l'onere della prova della giustificata assenza dalla visita di controllo?
cass. 22/07/2019, n. 19668
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo, per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore.
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