Cosa succede se trovo una nuova occupazione mentre percepisco la Naspi?
2.10 Nuova
attività lavorativa in corso di prestazione
2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato
2.10.a.1 In caso di nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di
NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso
da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui
la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso
l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di
sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo
spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui
agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai
fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata
di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.
Per
l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di
calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle
giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che
la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal
fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del
lavoratore.
Si precisa
infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel
caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi
intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia
si tratti di Stati extracomunitari.
2.10.a.2 In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore
di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di
lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o
dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è
cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non
devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
La
contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile
tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione
della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
2.10.a.3 Il lavoratore
titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi
da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta
causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del
2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli
altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese
dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai
rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la
data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata
d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La
contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile
tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione
della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
Nelle suddette
ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto
percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non
da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente
alla Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
2.10.b
Lavoro autonomo
In caso di
svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o
parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o
entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso
l'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei del reddito
previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di
esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il
beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo
dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione
il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI
percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in
argomento.
Qualora nel
corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi
motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare
una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito
precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione.
In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione,
l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già
eventualmente recuperate.
La
contribuzione relativa
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione
all'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e'
riversata integralmente alla Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della
legge n. 88 del 1989.
2.11 Comunicazione dei redditi presunti in
occasione di nuovo anno. Svolgimento di più attività lavorative in concomitanza
di percezione della NASpI.
Si precisa che
nei casi di svolgimento delle attività lavorative autonome, parasubordinate,
subordinate, occasionali in concomitanza di percezione dell’indennità NASpI,
qualora quest’ultima coinvolga più anni solari, stante la necessità di disporre
di dati necessari per procedere alla riduzione dell’80 per cento della
prestazione in funzione del reddito previsto, si rende necessario quanto
segue. All’inizio di ogni nuovo anno di percezione della prestazione successivo
al primo il percettore della prestazione dovrà fornire una nuova comunicazione
del reddito presunto tramite modello NASpI Com entro il 31 gennaio. La mancata
comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non
determina tuttavia la decadenza dalla prestazione ma la sua sospensione fino
all’acquisizione della nuova comunicazione. Sarà cura delle strutture
territoriali sollecitare l’adempimento al percettore di NASpI che non vi abbia
provveduto.
Si precisa
inoltre che, in caso di svolgimento durante la percezione dell’indennità NASpI
di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate,
subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i
rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di
disoccupazione, si dovrà verificare il reddito complessivo previsto derivante
dal complesso delle attività e ridurre conseguentemente la prestazione NASpI in
misura pari all’ottanta per cento di detto reddito complessivo. Qualora la
verifica accerti la presenza di un reddito complessivo proveniente dalla somma
dalle attività svolte in vari settori superiore a quello massimo consentito
dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione
(euro 8.000), la prestazione NASpI dovrà essere posta in decadenza.
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