lunedì 25 marzo 2019

Quando interviene il rischio elettivo nell'infortunio?

Cass. 19/03/2019, n. 7649


In tema di infortuni sul lavoro, nella nozione di "occasione di lavoro" rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo. II concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito poi al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

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