mercoledì 27 marzo 2019

Che natura ha la responsabilità ex art. 2087 cc?

Cass. 22/03/2019, n. 8208

La violazione dell'art. 2087 c.c. non prefigura una ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, giacché detta responsabilità, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Di talché va esente da censure la pronuncia giudiziale che, in relazione all'infortunio occorso al dipendente caduto rovinosamente a terra durante l'espletamento delle mansioni di portalettere, mentre era alla guida di un motociclo di dotazione aziendale, viaggiando su strada sconnessa e priva di asfalto, abbia fondato la responsabilità della società datrice di lavoro sul non avere dotato il dipendente di un mezzo adeguato in relazione alle particolari caratteristiche delle sedi stradali da percorrere nell'espletamento della prestazione lavorativa, ciò escludendo in radice la configurabilità dell'ipotesi di responsabilità oggettiva.

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