lunedì 18 marzo 2019

L'assegno d'invalidità è cumulabile con altri redditi?





In forza dell'art. 1 comma 42 della legge 335 del 1995:




All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi dal lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.




Tabella G 

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro


Redditi Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio:  25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari al 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio: 50 per cento dell'importo dell'assegno.





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