Le mensilità aggiuntive sono assoggettate alle prescrizioni presuntive?
Cass. 18/02/2019, n. 4687
Il regime delle prescrizioni presuntive è applicabile, anche se in via decisamente residuale, anche ai crediti di lavoro scaturenti dal contratto di lavoro. La disciplina di cui agli artt. 2954 e ss. cod. civ. trova il suo fondamento sul presupposto che in numerosi rapporti della vita quotidiana il pagamento suole avvenire con una certa immediatezza, sicché il decorso di un breve periodo di tempo – sei mesi, un anno o tre anni – fa presumere l'estinzione del debito, determinando un'inversione dell'onere della prova con la possibilità che tale presunzione sia vinta mediante strumenti processuali quali la confessione giudiziale del datore di lavoro o deferimento allo stesso del giuramento decisorio. In ragione di tale ratio sottesa all'istituto, se da un lato è da escludere che il T.F.R. possa ritenersi emolumento assoggettato alla disciplina della prescrizione presuntiva, dall'altro, ad analoga conclusione non può pervenirsi per le c.d. mensilità aggiuntive. Infatti, con riferimento a tale categoria di crediti, l'ordinamento, al fine di assicurare una fondamentale esigenza di certezza nella gestione dei rapporti commerciali e di lavoro tra privati, ha inteso consentire l'applicazione dei termini prescrizionali sanciti dall'art. 2956 cod. civ., trattandosi di pagamenti, connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, che vengono calcolati su periodi superiori al mese ed erogati sempre con cadenza superiore al mese.
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