Entro quando bisogna presentare il ricorso in caso di esito negativo del tentativo facoltativo di conciliazione?
Cass. 21/03/2019, n. 8026
In tema di impugnativa del licenziamento individuale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1996, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel temine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni, decorre l'ulteriore termine di 50 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 anzidetto, il ricorso al giudice a pena di decadenza.
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