Al coniuge separato per colpa spetta la pensione di reversibilità?
La sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 153 del 1969, art. 24 e della legge n. 1357 del 1962, art. 23, comma 4, nella parte in cui escludono dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo, al coniuge superstite (separato e non), in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. E' stato in particolare affermato che dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost., non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.
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