mercoledì 7 novembre 2018

L'utilizzo di permessi sindacali per finalità diverse può determinare il licenziamento?


Corte d'Appello Campobasso Sez. lavoro Sent., 11/04/2018

Non è sanzionabile con il licenziamento la condotta del prestatore che, assentatosi dal lavoro in virtù di permesso ottenuto ex art. 30 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), non abbia partecipato ad alcuna riunione sindacale, ma abbia, tuttavia, svolto attività riconducibile al suo mandato di componente della segreteria regionale del sindacato di appartenenza. L'accertato espletamento da parte del lavoratore di attività riconducibili all'incarico sindacale ricoperto, peraltro non incompatibile con il contestuale compimento di incombenze di natura personale, invero, pur integrando una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare (stante l'utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle per le quali sia stato concesso) non consente di ravvisare una giusta causa di licenziamento. In tal caso, difatti, deve ritenersi che il lavoratore non abbia inteso sottrarsi all'obbligo della prestazione lavorativa e mantenere ciononostante il diritto alla retribuzione, strumentalizzando i permessi ottenuti per finalità del tutto estranee all'incarico sindacale in relazione al quale essi erano stati richiesti, evenienza che determina effettivamente il venire meno del vincolo fiduciario immanente al rapporto di lavoro.

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