Come definisce la cassazione il requisito di vivenza a carico ai fini della pensione di reversibilità?
Cass. 08/11/2018, n. 28608
La "vivenza a carico", quale presupposto ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, integra una situazione complessa che non si identifica con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, essendo intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e, quindi, con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Di talché ai fini della relativa valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore. (Nel caso in esame tale condizione risultava in fatto non solo dalla autodichiarazione prodotta dal ricorrente, mai specificamente contestata dall'Inps, ma dal contenuto delle perizie che avevano accertato, da una parte, l'invalidità totale e l'impossibilità per il ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, dall'altra, avevano attestato che le sue patologie di natura psichiatrica fossero risalenti e si fossero sviluppate ed aggravate proprio nell'ambito del contesto familiare all'interno del quale egli era inserito.)
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