venerdì 9 novembre 2018

Gli illeciti tipizzati dalla contrattazione collettiva sono assoggettati al controllo giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato?



Cass. 07-11-2018, n. 28445

11. E' necessario osservare, in primo luogo, che anche con riferimento alle ipotesi di illeciti disciplinari tipizzati dalla contrattazione collettiva, deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto oggetto di contestazione (Cass. 11160/2018, 28796/2017, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008).

12. La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi, come è stato affermato nelle pronunce innanzi richiamate è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 11), e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

13. Da tanto consegue la possibilità per il giudice di annullare la sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali ad illeciti disciplinari.

14. Deve, inoltre, ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare norme elastiche, come quella citata, non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poichè l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall'ordinamento (Cass. 11160/2018, 28796/20917, 21351/2016, 12069/2015, 692/2015, 25608/2014, 6501/2013, 6498/2012, 8017/2006, 10058/2005, 5026/2004).

15. E' stato, in proposito, affermato che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 28796/2017, 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014), con la precisazione, quanto a quest'ultimo, che, al fine di ritenere integrata la giusta causa di licenziamento, non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, nelle sue possibili e diverse articolazioni.

16. Anche un comportamento di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie e nel convergere degli altri indici della fattispecie, può, infatti, risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto (Cass.11160/2018, 28796/2017, 13512/2016, 5548/2010).

Nessun commento:

Posta un commento