In caso di sospensione cautelare che effetti ha l'esito del procedimento disciplinare?
Cass. civ. Sez. lavoro, 10/12/1986, n. 7350
Sapio c. Banco Sicilia
La sospensione del lavoratore subordinato perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare e provvisoria, destinata ad essere travolta dall'esaurimento di tale procedimento e non priva il dipendente della retribuzione se non espressamente previsto dalla legge o dal contratto; pertanto, mentre il concludersi del suddetto procedimento in senso favorevole all'inquisito o all'imputato implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le retribuzioni arretrate in ipotesi di condanna, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, come anche dell'eventuale diritto all'assegno alimentare previsto dalla contrattazione collettiva, salvo che nel caso di procedimento disciplinare questo si concluda con una sanzione conservativa e non già espulsiva; in tale ultima ipotesi il lavoratore riammesso in servizio ha diritto alle retribuzioni arretrate, essendo illegittima la norma contrattuale (nella specie: art. 110 del regolamento del banco di Sicilia) che condizioni il diritto del lavoratore alle retribuzioni arretrate all'ulteriore presupposto della sua esenzione da responsabilità in sede disciplinare trasformando indebitamente la misura cautelare, nella sua parte economica, in una sanzione disciplinare.
Cass. civ. Sez. lavoro, 22/03/1996, n. 2517
Sicilcassa c. Aiello
La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare o penale legittima anche la sospensione della prestazione retributiva se ciò sia previsto dalla disciplina collettiva ; mentre la conclusione di detto procedimento in senso favorevole al lavoratore implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente le retribuzioni arretrate, nell'ipotesi di esito sfavorevole con adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, non configurandosi quindi alcun limite alla durata della privazione della retribuzione con decorrenza dal momento della sospensione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25/03/1997, n. 2633
Corallini c. Centro it. studi superiori turismo
La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare (o, prima ancora, penale) legittima anche, ove ciò sia espressamente previsto dalla disciplina collettiva, la sospensione della controprestazione retributiva, la cui definitiva debenza, o meno, è condizionata all'esito del procedimento disciplinare secondo che si concluda, o meno, con l'irrogazione di una sanzione espulsiva, fermo restando che nel caso invece di irrogazione di sanzione conservativa la sospensione cautelare non può avere effetti più ampi di quelli previsti dall'art. 7, comma 4, stat. lav..
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