Il congedo matrimoniale spetta anche in caso di seconde nozze?
TAR del Lazio- sentenze del 1991 n. 11
Tra tali cause, in particolare, non può essere annoverata la “reiterazione” del matrimonio, poiché la richiamata normativa (sia di legge che contrattuali) si riferisce a questo istituto senza alcuna limitazione ed è quindi arbitrario restringere il suo campo di applicazione ai soli casi prime nozze. Per quanto superfluo si fa rilevare che anche anteriormente all’introduzione del divorzio nell’ordinamento giuridico italiano effettuata con la … n. 89871970 (sulla disciplina del casi di scioglimento del matrimonio), il matrimonio poteva essere reiterato per intervenuto annullamento di quello precedente o per la morte del precedente coniuge. Anche in tale situazione normativa, pertanto, ove il legislatore avesse voluto limitare la concessione del congedo alla prime nozze, avrebbe dovuto farlo espressamente. Prevedendo invece il congedo straordinario “per contrarre matrimonio” non poteva che riferirsi a tutti i casi di matrimonio (e quindi anche all’ipotesi di nozze reiterate) (l’art. 37 del T.U. 10.1.57 N. 3 è, sul punto, conforme sostanzialmente all’articolo del precedente R.D.L. n. 1334/1937, riconoscendo all’impiegato il diritto al congedo straordinario quando “debba contrarre matrimonio”; di portata generale è anche la cit. disposizione contrattuale che prevede il congedo “per matrimonio”). In conclusione, l’interpretazione restrittiva suggerita dal patrocinatore dell’Amministrazione va ritenuta destituita di fondamento e non è idonea a sorreggere la legittimità dell’atto impugnato indipendentemente dalla considerazione che le argomentazioni svolte in sede difensiva non sono utili ad integrare la carente motivazione del provvedimento.
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