L'amministratore e socio di società commerciale è soggetto all'iscrizione sia alla gestione commercianti sia a quella separata?
Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 31/03/2017, n. 8458 sante l'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 e la disposizione di interpretazione autentica ex art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di un'impresa commerciale, artigiana od agricola, la quale di per sé implichi l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente". In definitiva, il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella gestione separata sui compensi a tale tipo percepiti, purché tale attività presenti i requisiti di abitualità e prevalenza, e quella di socio lavoratore della società stessa, implica l'obbligo della duplice iscrizione.(Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835).
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