giovedì 13 aprile 2017

Come si calcola l'anno solare e l'anno di calendario nel comporto per malattia?

Cassazione:

In applicazione dei principi di logica, di ragionevolezza e di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, la disposizione di cui all'art. 3 d.lg.C.p.S. 31 ottobre 1947 n. 1304 deve essere interpretata nel senso che la base annua cui va rapportato il periodo di comporto (nella specie, per concorde dato normativo e contrattuale, pari a 180 giorni) si identifica nell'anno solare, e cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia, se continuativa, ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento). Cass. civ. Sez. lavoro, 13/09/2002, n. 13396


In caso di morbilità discontinua, ove il contratto collettivo di lavoro contempli il comporto per sommatoria ponendo il termine esterno pari ad un anno solare (come l'art. 55 ccnl per i dipendenti da aziende commerciali), è logicamente corretta la valutazione del giudice del merito che intende per anno solare non l' anno civile, decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre (come in tema di assicurazione obbligatoria per malattia), bensì un intervallo di tempo di trecentosessantacinque giorni computati indifferentemente o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Cass. civ. Sez. lavoro, 01/06/1992, n. 6599

Giurisprudenza di merito:

Ai fini della determinazione del periodo di comporto, quando il contratto collettivo fa riferimento all'anno di calendario  si deve intendere il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, mentre quando fa riferimento all'anno solare  si deve intendere un periodo di 365 giorni computati dal primo giorno della malattia. App. L'Aquila Sez. lavoro, 29/07/2013

Ai fini del calcolo del periodo di comporto , per anno solare deve intendersi non già l' anno civile decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma il periodo di 365 giorni decorrenti dalla data del primo episodio morboso o, a ritroso, da quella del licenziamento. Trib. Milano, 03/10/2007


L'art. 71 c.c.n.l. 28 marzo 1987 per i lavoratori del terziario, che pone il periodo di comporto nel periodo massimo di centottanta giorni in un anno solare, implica la possibilità di sommare tutte le assenze per malattia in un periodo di trecentosessantacinque giorni calcolato a ritroso rispetto all'ultimo giorno contestato. Trib. Milano, 16/12/1995







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