Il caso fortuito esclude l'occasione di lavoro nell'infortunio?
Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-04-2017, n. 8597 Per la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi "in occasione di lavoro" (secondo la esplicita previsione dell'art. 2 cit.) e quindi non solo quelli riconducibili al rischio "tipico" della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429). Si è così affermato che, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell'I.N.A.I.L., anche gli oneri cosiddetti indiretti (Cass. 2155 del 1992, 11145 del 1992, 550 del 1993, 12659 del 1992, 2023 del 1995, 4036 del 1995), per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purchè tali eventi siano ricompresi nell'ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Cass. 29 maggio 1996, n. 4953; Cass. 2 giugno 1998, n. 5408).
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