sabato 22 aprile 2017

Il lavoratore può rinunciare a diritti non ancora entrati nel proprio patrimonio?

Secondo la Cassazione

“In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro”. (Cassa con rinvio, App. Roma, 22/10/2007) Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2011, n. 18405

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. Cass. civ. Sez. lavoro 14/12/1998, n. 12548

“La rinuncia preventiva del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti, è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c. c., e non semplicemente annullabile con l'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 c. c., disposizione che concerne i diritti maturati, concreti e individuati dal rinunciante”. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/02/1988, n. 1622

Nella giurisprudenza di merito:

“Le rinunce contenute nella conciliazione intervenuta tra lavoratore e parte datoriale assumono rilievo solo fino alla data della stessa, poiché la rinuncia avente ad oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e, dunque, sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c., nella parte in cui sanziona con l'annullamento le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Campobasso Sez. lavoro, 10/03/2014

“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti”. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 05/09/2002, n. 1547

“La rinunzia avente a oggetto il diritto eventuale e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art. 1418 c.c. e dunque sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c, il quale sanziona con l'annullamento le rinunzie e transazioni aventi a oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib. Milano, 26/08/2005

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