Il lavoratore può rinunciare a diritti non ancora entrati nel proprio patrimonio?
“In caso di collocamento in mobilità, il verbale di conciliazione con
il quale i lavoratori abbiano rinunziato alle possibili rivendicazioni
economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la
valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di
lavoro instaurato, né del diritto di chiedere l'accertamento dell'effettiva
natura di detto rapporto e dell'eventuale violazione della disciplina in
materia di intermediazione di manodopera, dovendosi
escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel
patrimonio del prestatore di lavoro”. (Cassa con rinvio, App. Roma,
22/10/2007) Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2011, n. 18405
“La rinuncia del lavoratore
subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla ai
sensi dell'art.
1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel
termine di cui all'art.
2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già
acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento
genetico dei suddetti diritti”.
Cass. civ. Sez. lavoro 14/12/1998, n. 12548
“La rinuncia preventiva del lavoratore subordinato a futuri,
eventuali e non precisati diritti, è radicalmente nulla ai sensi dell'art.
1418 c. c., e non semplicemente annullabile con l'esercizio della facoltà
di impugnazione nel termine perentorio previsto dall'art.
2113 c. c., disposizione che concerne i diritti maturati, concreti e
individuati dal rinunciante”. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/02/1988, n. 1622
Nella giurisprudenza di merito:
“Le rinunce contenute nella conciliazione intervenuta tra lavoratore e
parte datoriale assumono rilievo solo fino alla data della stessa, poiché la
rinuncia avente ad oggetto il diritto eventuale e futuro al
risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art.
1418 c.c. e, dunque, sottratta alla disciplina dell'art.
2113 c.c., nella parte in cui sanziona con l'annullamento le rinunzie e le
transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio
del lavoratore”. Trib. Campobasso Sez. lavoro, 10/03/2014
“La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed
eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art.
1418 c.c., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di
cui all'art.
2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già
acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento
genetico dei suddetti diritti”. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 05/09/2002,
n. 1547
“La rinunzia avente a oggetto il diritto eventuale
e futuro al risarcimento di danni è radicalmente nulla ex art.
1418 c.c. e dunque sottratta alla disciplina dell'art. 2113 c.c, il
quale sanziona con l'annullamento le rinunzie e transazioni aventi a oggetto
diritti indisponibili già acquisiti al patrimonio del lavoratore”. Trib.
Milano, 26/08/2005
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