sabato 25 febbraio 2017

Quando è competente il giudice ordinario nelle controversie attinenti il rapporto di lavoro di pubblico impiego?



Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-02-2017, n. 623 "in tema di pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria;
- che il titolare di una posizione giuridica (devoluta alla cognizione della giurisdizione ordinaria) non può scegliere di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto lesivo, poiché il sopra citato art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non prevede un regime di "doppia tutela giurisdizionale";
- che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni in materia di lavoro pubblico alle dipendenze delle Amministrazioni, i rimedi di tutela sono quelli attribuiti al giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 5/06/2006, n. 13169)".

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