Che modifiche ha introdotto all'art. 29 comma 3 del Dlgs 276 del 2003 in tema di appalto l'art. 30, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122.
Il nuovo testo è il seguente:
"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"
Il precedente era:
“L'acquisizione
del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o
di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o
di parte d'azienda”.
Nessun commento:
Posta un commento