martedì 7 febbraio 2017



Che modifiche ha introdotto all'art. 29 comma 3 del Dlgs 276 del 2003 in tema di appalto l'art. 30, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122.


Il nuovo testo è il seguente:

"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"

Il precedente era:

“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”

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