Il sindacato può impugnare il licenziamento al posto del lavoratore?
In forza dell’art. 6 della legge
604 del 1966 il sindacato ha la rappresentanza ex lege del lavoratore e può procedere all’impugnazione del
licenziamento per conto del lavoratore “anche
attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale” senza che sia
necessaria la sottoscrizione da parte del lavoratore.
Come indicato dalla Cassazione "E' lo stesso art. 6, quindi, a prevedere
l'impugnativa" anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale" che viene pertanto ritenuto rappresentante ex lege, riguardo il
regime dell'impugnazione dei licenziamenti. ……. La questione della titolarità del
sindacato all'impugnazione del licenziamento (anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza
necessità di una ratifica del lavoratore) peraltro viene data ormai per
risolta in dottrina, la quale afferma che è, come detto, lo stesso art. 6 L . n. 604/66 a conferire
all'associazione sindacale il potere di rappresentare il lavoratore a tal fine,
equiparando l'impugnazione effettuata dalle OOSS a quella compiuta direttamente
dagli interessati. … Diversamente interpretando, la norma quando aggiunge
"anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale" non
avrebbe alcun significato pratico
in quanto l'impugnazione del sindacalista sarebbe disciplinata come una normale
impugnazione da parte di un rappresentante del lavoratore necessitando entrambe
di una procura specifica. La ratio della disposizione è, invece, chiaramente
quella di attribuire al sindacato direttamente ( senza procura ex ante e senza
necessità di ratifica del lavoratore) il potere di impugnazione del recesso
sulla base della presunzione che l'associazione sindacale, in quanto a
conoscenza della situazione aziendale, sia in grado di valutare al meglio gli
interessi del lavoratore, almeno impedendo che si verifichi il termine
decadenziale e si possa, poi, valutare con l'interessato l'opportunità di una
prosecuzione dell'impugnazione in sede giudiziaria…. l'art. 6, primo comma, L. n. 604/66
parla solo genericamente di" sindacato" e non dello specifico
sindacato cui il lavoratore abbia precedentemente aderito. Quella proposta
dalla società resistente è una interpretazione contrastante con la chiara
formulazione letterale della norma che equipara lavoratore e sindacato ai fini
dell'impugnazione del recesso sulla base della presunzione che autonomamente
anche le OOSS siano in grado di valutare gli interessi dei lavoratori in questo
campo.” Cassazione 26514/ 2013
Dello stesso
avviso la giurisprudenza di merito secondo cui:
“Unico soggetto legittimato
"istituzionalmente" a rappresentare il lavoratore così ai fini
dell'impugnazione del licenziamento, come ai fini dell'espletamento
del tentativo obbligatorio di conciliazione, è il sindacato al quale
si rivolga il lavoratore” Trib. Milano, Sez. lavoro, 29/02/2008
“E'
pienamente valida l'impugnazione del licenziamento da parte del
solo sindacato anche qualora il lavoratore interessato non risulti
iscritto all'associazione impugnante”. Pret. Prato, 20/07/1995
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