Nel ccnl logistica quando deve essere pagata la liquidazione?
Art. 43 – Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro
l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente
aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali
indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti,
dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al
lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto
di lavoro.
3. L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le
mansioni svolte.
4. L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro
il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso.
5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine
rapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso,
le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
6. L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un
prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata
delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del
rapporto di lavoro.
7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra
previste decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato
di due punti.
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