Il datore di lavoro può pretendere dal conducente che ha cagionato l'incidente di un proprio dipendente i danni cagionati all'impresa?
Come indicato da Trib. Milano Sez. X, Sent., 19092016 "Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale "il responsabile di lesioni personali in danno di
un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di
lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a
prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o
colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base
dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di
assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute,
salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del
dipendente" (Cass. SU 12.11.88 n.6132) . Il pregiudizio subito dal datore di lavoro rappresenta dunque una
conseguenza diretta dell'illecito del terzo, per la cui tutela ove si tratti di danno da sinistro stradale è
esperibile l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile riconosciuta dall'art.
144 Cod. Ass.ni, atteso che nella nozione di 'danneggiato' vanno incluse, non soltanto le persone
direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto
di derivazione causale con l'incidente medesimo (cfr. Cass. 4/11/02 n. 15399; Cass. 21/10/91 n. 11099)".
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