martedì 13 dicembre 2016

Su chi grava l'onere della prova in ordine all'incompatibilità/compatibilità del lavoro nel corso della malattia?




Come indicato dalla recente Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-12-2016, n. 24671 sul lavoratore:


"Con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 2697 c.c.: la prova in ordine dell'incidenza dell'attività lavorativa sul recupero psico-fisico del dipendente spettava al datore di lavoro. Il motivo appare infondato in quanto il principio affermato dalla sentenza impugnata risulta anche recentemente confermato da questa Corte che ha stabilito che "il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto" (Cass. n. 586/2016)".

Nessun commento:

Posta un commento