In caso di impugnazione alla DTL della sanzione comminata il datore di lavoro può proporre nei 10 giorni successivi il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc ed adire alla sua conclusione l'autorità giudiziaria?
Sul punto la Cassazione: 09/07/2015, n. 14352 ha statuito:L'art. 7, comma 7 della L. n. 300/70, nel prescrivere al datore che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro - impone al medesimo datore di lavoro che intenda declinare la competenza arbitrale ricorrendo al giudice ordinario, di promuovere entro lo stesso termine di dieci giorni il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione. Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi che, richiesto dal datore di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione, durante il suo esperimento e nei venti giorni successivi alla sua conclusione, è impedita ogni decadenza.
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