Come è regolamentata la
definizione agevolata della legge 225 del 2016?
In base all’art. 6 dellla legge 2225 del 2016:
1. Relativamente ai
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori
possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui
alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere
dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo
restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere
versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato
il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni,
in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due
rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della
riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a
favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla
lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di
rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della
definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel
termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate
nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal
comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si
riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi
giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare, con
le predette modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 31 maggio
2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la
scadenza delle singole rate e' fissata nei mesi di luglio, settembre e
novembre; b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei
mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui
al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri
sportelli;
b) nell'area riservata
del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28
febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il
debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31
dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento
ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso
di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78
del 2010.
4. In caso di mancato ovvero
di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di
quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1,
lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono
acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui
pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai
carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera
se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano
trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del
2010.
5. A seguito della
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale
dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresi'
sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1,
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di
pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate
di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente
articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo'
altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate,
a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo
ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti
dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. 7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato:
a) mediante
domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella
dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini
precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla
comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli
dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di
definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che
hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi
indicati al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino
adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso:
a) ai fini della
determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1,
lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della
cartella di pagamento;
b) restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche
anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della
prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina,
limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per
effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita'
ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del
comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi'
compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli
agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di
istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte
di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalita' e nei
tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla
definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:
a) le risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti
da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende
e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
e) (Soppressa). e-bis)
le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si
applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27,
sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del
pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via
telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei
debitori che hanno esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1,
comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da
soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e
2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre
2013, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il
31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
13. Alle somme
occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di
procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale
della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si
applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione
agevolata prevista dal presente articolo puo' riguardare il singolo carico
iscritto a ruolo o affidato.
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