Art. 218 - Appalti
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico
cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché
richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato
d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque
autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante
questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli articoli 2, 3 e 10.
Art. 219 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art.
3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale,
convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei
conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione
generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere
intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità
contrattuale.
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