Quando la motivazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è specifica?
Ecco alcune pronunce di merito:
“Una motivazione talmente generica da non poterne valutare le ragioni concrete equivalga ad una assenza di motivazione, e ciò tanto più alla luce della modifica apportata dall'art.1 co.37 L. n. 92 del 2012 all'art.2 comma 2 L. n. 604 del 1966, che prevede che "la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi", ove l'uso del termine 'specificazione' rende l'obbligo del datore di lavoro più stringente, poiché i motivi non vanno solo indicati ma specificati, e quindi non è ammissibile una generica motivazione; ponendo così un più vincolante obbligo di trasparenza, non più condizionato dalla eventuale richiesta del lavoratore, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale a tutela della personalità del prestatore di lavoro”. Trib. Reggio Emilia Sez. lavoro, Ord., 11-11-2014
“La motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, così da poter esercitare una adeguata difesa, svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende”. Trib. Foggia Sez. lavoro, 14/01/2014
“È inefficace il licenziamento intimato al lavoratore sul rilievo di un'asserita crisi produttiva dell'impresa, qualora la relativa comunicazione rechi una motivazione assolutamente generica in ordine alle ragioni giustificanti il recesso inidonee, in quanto tali, a consentire al prestatore di comprendere le reali motivazioni della risoluzione del rapporto”. Trib. Firenze Sez. lavoro, 16/02/2016
“La previsione di cui all'art. 2, comma 2, L. n. 604/1966, alla cui stregua, dalla violazione dell'obbligo datoriale di esplicitare specificamente la motivazione del licenziamento consegue la declaratoria di inefficacia del recesso, è applicabile non soltanto in caso di totale carenza della motivazione, bensì anche in ipotesi di motivazione generica”. Trib. Roma Sez. lavoro, 17/11/2014
“Deve ritenersi l'assenza di motivazione del licenziamento predetto in quanto il contenuto della lettera sopra trascritta non indica le ragioni tecniche, organizzative o produttive che possano avere inciso sulla posizione lavorativa del ricorrente”. Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 23-05-2016
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