Quando una raccomandata è conosciuta dal destinatario in caso di avviso di giacenza?
Cass. civ. Sez. lavoro, 31/03/2016, n. 6256
Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 2847 dell'1/4/1997) che "per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod. civ. la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata." (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 6527 del 24/4/2003) Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che era incontestato che il ricorrente aveva ricevuto presso l'indirizzo di residenza anagrafica e presso quello dichiarato per la sua malattia, rispettivamente il 28 ed il 30 dicembre 2011, gli avvisi di giacenza presso l'ufficio postale relativi alla lettera di licenziamento spedita con raccomandata, per cui, non avendo fornito prova della incolpevole mancata conoscenza degli atti fino al loro materiale ritiro, gli stessi dovevano ritenersi pervenuti a sua conoscenza nella data coincidente col rilascio degli avvisi di giacenza.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24/04/2003, n. 6527
In tema di licenziamento individuale, qualora la contestazione degli addebiti e la comunicazione del provvedimento di licenziamento vengano effettuate al dipendente mediante lettere raccomandate spedite al suo domicilio, esse, a norma dell'art. 1335 c.c., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 29/04/2014, n. 4516
In tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. (Rigetta, App. Roma, 27/10/2014) Confermata da T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/03/2014, n. 3095
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