Il repechage prevede anche la possibilità di reimpiego in mansioni inferiori?
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
"Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'onere del datore di lavoro di provare l'adempimento all'obbligo di repechage va assolto anche in riferimento a posizioni inferiori, ove rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore compatibili con l'assetto organizzativo aziendale; il datore di lavoro, in conformità al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, deve prospettare al lavoratore la possibilità di un impiego in mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento ed a fornire la relativa prova in giudizio". Cass. civ. Sez. lavoro, 21/12/2016, n. 26467
“In caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il
lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al
momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a
quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in
attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al
dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in
mansioni inferiori rientrati nel suo bagaglio professionale” Cass.
Civile sez. Lavoro, 08/03/2016 n. 4509.
“Il
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex
art.3 l. 604 del 1966 è determinato dalla
necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto
il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di
lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a
iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo
e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al
concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era
precedentemente adibito, ma anche di aver prospettato la possibilità di un
reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.. Cass. civ. Sez. lavoro,
10/05/2016, n. 9467
“In caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del
licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore
licenziato, ha l'onere di provare non
solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro
analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il
lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle
svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne
il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti
nel suo bagaglio professionale, purchè tali mansioni siano compatibili con
l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito
dall'imprenditore.” Cass. civ., Sez. lavoro, 13/08/2008, n. 21579
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