Quando si configura il reato ex art. 4 comma 7 legge n. 628 del 1961?
Cass. pen., Sez. III, 10/10/2024, n. 39659
Il reato di cui all'art. 4, comma 7 della L. n. 628 del 1961 può essere realizzato sia in forma commissiva, allorché il soggetto richiesto dia informazioni mendaci o non pertinenti ovvero trasmetta documentazione diversa da quella a lui richiesta, sia in forma omissiva, allorché il soggetto legalmente richiesto ometta sic et simpliciter di fornire le risposte o la documentazione che gli erano state richieste.
Art. 4 comma 7 l. 628 del 1961
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione
Nessun commento:
Posta un commento