Entro quali limiti era possibile detrarre quanto percepito dal lavoratore nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data di reintegra sino alla riforma Fornero?
Cass. 31/03/2022, n. 10459
Nella vigenza dell'art. 18 Statuto dei lavoratori nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, quanto percepito dal lavoratore nell'espletamento di attività di lavoro svolta nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra, non è detraibile se e nei limiti in cui quel lavoro risulta, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento. Ciò in coerente applicazione del criterio della compensatio lucri cum damno, che trova fondamento normativo nel disposto degli artt. 1223 e 1227 cod. civ., in base ai quali l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così che occorre tener conto anche degli elementi idonei a provocare una riduzione del danno, causalmente riferibili al medesimo fatto illecito, i quali, quindi, debbono essere valutati in diminuzione del risarcimento.
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