giovedì 28 aprile 2022

 Ai fini del licenziamento disciplinare come devono essere interpretate la clausole generali dei ccnl che sanciscono sanzioni conservative?

Cass. 26/04/2022, n. 13063

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della L. n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla L. n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali od elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell'attuazione del principio proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Nessun commento:

Posta un commento