Entro quali limiti opera la decadenza prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010 in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc.?
Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte d'appello, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda diretta all'accertamento del diritto della ricorrente trasferimento alle dipendenze della società cessionaria con condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell'assunzione.)
In tema di trasferimento di azienda, solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della L. 4 novembre 2010 n. 183; tale termine non trova, invece, applicazione nell'ipotesi inversa, in cui il lavoratore deduca l'intervenuta realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'azienda cessionaria.
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 23/09/2019, n. 2740
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Di talché, è solo il lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della legge n. 183 del 2010, mentre non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro.
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 21/05/2019, n. 13648
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, ancorché di fatto, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, applicandosi tale disposizione ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza la domanda di una lavoratrice, volta a fare accertare che, per effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a tempo determinato da parte del datore "cessionario", si era determinata la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/12/2016)
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