In caso di retrocessione di azienda quando si applica l'art. 2112 cc?
Cass. 01-10-2018, n. 23765
Ha rilevato parte ricorrente l'errata valutazione della Corte aquilana sulla inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 2112 c.c., trattandosi comunque, anche in ipotesi di restituzione dell'azienda in affitto, di una vicenda traslativa della azienda assoggettata alla disciplina della norma codicistica. Richiama a riguardo la giurisprudenza di questa Corte sulla qualificazione del ramo d'azienda e sulle necessarie condizioni di preesistenza ed autonomia che devono caratterizzarlo, sicchè ogni eventuale "scorporo" di personale risulti operazione contrastante rispetto al fenomeno unitariamente considerato dalla norma e dalle tutele in essa contenute.
I principi affermati da questa Corte in materia di applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., anche alle ipotesi di cessazione dell'affitto dell'azienda e di restituzione della stessa alla originaria cedente, (Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 7458/2002) muovono dal presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa che richieda la tutela diretta al mantenimento della occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi.
La condizione presupposta resta sempre la configurabilità del ramo d'azienda quale complesso di beni dotato di autonomia funzionale preesistente e quindi capace di individuazione specifica rispetto alla restante parte dell'impresa, nonchè la ulteriore condizione che nella retrocessione l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l'azienda in funzione dell'esercizio dell'attività di cui la stessa è strumento, e quindi prosegua, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività già esercitata in precedenza, vanificandosi, altrimenti, l'intento perseguito dal Legislatore (Cass. n. 12909 del 2003; in tal senso anche Cass. n. 16255/2011) Rispetto a tale quadro teorico di riferimento deve valutarsi se nella fattispecie in esame, rispetto allo I., sia ipotizzabile una retrocessione. I principi enunciati, e le condizioni evidenziate per la corretta operatività delle disposizioni di cui all'art. 2112 c.c., in caso di retrocessione, richiedono che la società ricorrente, invocandone l'applicabilità, avrebbe dovuto allegare la presenza delle circostanze richieste, ovvero non soltanto la adibizione del lavoratore al ramo d'azienda retrocesso, sì da dimostrarne la stretta inerenza rispetto a quello, ma anche la condizione della prosecuzione dell'attività da parte della retrocessionaria.
Tale ultimo elemento, costitutivo della ipotesi di retrocessione, avrebbe dovuto essere allegato dal ricorrente Fallimento nei giudizi di merito e di tale allegazione lo stesso avrebbe dovuto dar conto, specificamente indicando nel ricorso in cassazione i tempi ed i modi delle circostanze evidenziate e della domanda svolta, così da soddisfare i requisiti di autosufficienza del ricorso, richiesti per la valutazione della censura.
Pertanto la concreta fattispecie, come radicatasi in giudizio, esclude comunque, anche in ipotesi si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla società, la eventuale operatività della norma codicistica di cui all'art. 2112 c.c., in quanto non allegati e provati i presupposti necessari.
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