Entro quali limiti opera la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc?
Cass. 09/08/2019, n. 21287
La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., non è limitata alla violazione di norme di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa alla cura del lavoratore attraverso l'adozione di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità delle conoscenze, pur valutata in concreto, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica del prestatore. Consegue a quanto innanzi che la responsabilità datoriale non è configurabile solo nell'ipotesi in cui il nesso causale tra l'uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca del fatto, sicché non poteva essere prospettata l'adozione di adeguate misure precauzionali. (In relazione al caso concreto, dovendo ritenersi pacifica, specie da parte di una struttura sanitaria, la conoscenza dei rischi del fumo, in riferimento ad una situazione di accertata azione del fumo passivo in ambiente inidoneo allo svolgimento di attività lavorativa senza rischi per la salute dei lavoratori, non può escludersi la responsabilità della struttura sul rilievo che all'epoca dei fatti non erano state ancora introdotte specifiche norme contenenti divieti di fumo in ambienti quali quello ove il lavoratore svolgeva la sua prestazione.)
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