Quando è possibile depositare ricorso giudiziale in caso di mancata risposta da parte dell'Inail?
Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2019, n. 11928
Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.
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