La clausola di gradimento è legittima?
TRIBUNALE ORDINARIO di
BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta
al n. r.g. 2509/2018, pubblicata il 17 dicembre 2018
Il Giudice, dott.ssa Maria
Luisa Pugliese, a scioglimento della riserva formulata all'udienza
del 13/12/2018
Ordinanza
La datrice di lavoro ha quindi
allontanato, ponendolo in ferie, il ricorrente, a seguito della
richiesta della committente di esonerarlo dal servizio presso la sede
occupata ovvero presso altre sedi .................., avendo la
committente (soggetto estraneo al rapporto di lavoro) fatto valere
la clausola di gradimento prevista
dal contratto di appalto.
Il ricorso alla clausola di non gradimento determina
per il datore di lavoro l’impossibilità oggettiva di impiegare il
lavoratore presso l’appalto in oggetto.
Tale clausola non
è incompatibile con il sistema giuslavoristico atteso che la stessa
è strumento per intervenire in ipotesi di incompatibilità aziendale
che rilevano nel nostro ordinamento in ragione dello stato di
disorganizzazione e disfunzione che puo’ verificarsi nell’unità
produttiva (cfr. Cass. Civ. sez. l. n. 4265/2007; Trib Milano
ordinanza del 10.8.2011).
Tale provvedimento di
inibizione non è stato emesso dal datore di lavoro che ha
esclusivamente preso atto della volontà della committente.
Ciò posto, nei confronti
della datrice di lavoro (nelle more di questo processo ha licenziato il
ricorrente per giusta causa), l’attore non può avanzare alcuna
domanda di reintegra o riammissione in servizio, atteso che un ordine
di reintegra non potrebbe mai essere eseguito senza il consenso della committenza e sarebbe comunque improponibile e inopponibile essendo
quest’ultima estranea al rapporto di lavoro.
Per le suddette ragioni il
ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da X il 27.10.2018 è infondato e
viene respinto.
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