martedì 21 maggio 2019

La clausola di gradimento è legittima?



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2509/2018, pubblicata il 17 dicembre 2018
Il Giudice, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 13/12/2018
Ordinanza
La datrice di lavoro  ha quindi allontanato, ponendolo in ferie, il ricorrente, a seguito della richiesta della committente di esonerarlo dal servizio presso la sede occupata ovvero presso altre sedi .................., avendo la committente (soggetto estraneo al rapporto di lavoro) fatto valere la clausola di gradimento prevista dal contratto di appalto.
Il ricorso alla clausola di non gradimento determina per il datore di lavoro l’impossibilità oggettiva di impiegare il lavoratore presso l’appalto in oggetto.
Tale clausola non è incompatibile con il sistema giuslavoristico atteso che la stessa è strumento per intervenire in ipotesi di incompatibilità aziendale che rilevano nel nostro ordinamento in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione che puo’ verificarsi nell’unità produttiva (cfr. Cass. Civ. sez. l. n. 4265/2007; Trib Milano ordinanza del 10.8.2011).
Tale provvedimento di inibizione non è stato emesso dal datore di lavoro che ha esclusivamente preso atto della volontà della committente.
Ciò posto, nei confronti della datrice di lavoro (nelle more di questo processo ha licenziato il ricorrente per giusta causa), l’attore non può avanzare alcuna domanda di reintegra o riammissione in servizio, atteso che un ordine di reintegra non potrebbe mai essere eseguito senza il consenso della committenza e sarebbe comunque improponibile e inopponibile essendo quest’ultima estranea al rapporto di lavoro.
Per le suddette ragioni il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da X il 27.10.2018 è infondato e viene respinto.

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