In caso di fallimento alla retrocessione dell'azienda si applica l'art. 2112 cc?
In forza dell'ultimo comma dell'art. 104 bis del RD 267 del 1942:
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.
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