Quali sono le materie che possono
essere disciplinate dal contratto territoriale nel ccnl cooperative sociali?
2. Il Contratto Territoriale a.
Competenze e procedure Le parti
ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che
può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla
cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di
inserimento lavorativo. Si conferma quindi la necessità di individuare,
incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche
attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la
contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al
raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del
miglioramento della competitività dell'impresa. Le parti si danno
reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il
perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto
sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle
lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello
provinciale o sub-regionale o regionale; tali livelli sono tra loro
alternativi.
Il contratto territoriale si applica, salvo
quanto previsto dall'art. 77, in maniera vincolante alle cooperative operanti
nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle
attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove. Il
contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a
quelli propri del contratto nazionale.
Tale contrattazione, pertanto,
verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal
presente contratto ed ha competenza nel definire l'Elemento Retributivo
Territoriale. In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto
Territoriale sono esclusivamente le seguenti:
1. definizione delle modalità atte a
permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati alle
attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 70;
2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto,
per ragioni di servizio (Art.46);
3. attività di soggiorno
(art.83);
4. inquadramento profili professionali non
specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di
classificazione di cui all'articolo 47, garantendo la coerenza con lo stesso;
5. Elemento Retributivo
Territoriale.
Il contratto territoriale ha
durata triennale, si intende tacitamente rinnovato qualora non sia disdettato
almeno due mesi prima della scadenza. La titolarità del contratto territoriale
è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del
presente contratto. Le richieste di rinnovo di contratti in scadenza o di prima
definizione della contrattazione di secondo livello, ai sensi del presente
rinnovo contrattuale, saranno fatte pervenire dalle Organizzazioni Sindacali titolari
alle rispettive rappresentanze delle Associazioni Cooperative non prima delle
31 marzo 2012 e non oltre il 30 giugno 2012. Entro nove mesi dalla firma del
Ccnl, ove non si sia già provveduto, a livello regionale, in appositi incontri
tra le OO.SS e le Associazioni Cooperative, si procederà alla verifica degli
ambiti territoriali per i quali verrà realizzata la negoziazione territoriale.
Nel caso di conferma o prima definizione della negoziazione territoriale a
livello provinciale e/o sub regionale, verranno previsti modi e strumenti per
un coordinamento regionale delle varie fasi negoziali. L'impegno comune delle
parti è che il confronto sulle piattaforme rivendicative e la conclusione dello
stesso si realizzi nei tempi più celeri possibili, garantendo, per i due mesi
successivi alla presentazione delle richieste di rinnovo e per il mese
successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per 3 mesi dalla
presentazione delle richieste di rinnovo, che le parti non assumeranno
iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Qualora si creassero
nel confronto, condizioni di mancata realizzazione degli accordi, le parti,
congiuntamente, potranno richiedere la mediazione da parte, rispettivamente,
della struttura nazionale per le contrattazioni regionali e delle strutture
regionali per le contrattazioni provinciali o sub regionali. Il Contratto di
secondo livello potrà prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e
degli effetti dell'accordo stesso, da affidare agli osservatori competenti.
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