Cass. 30/11/2017, n. 28797
L'obbligo di esclusività, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trova il suo fondamento nell'art. 98 Cost. ed è disciplinato dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, norma che individua, tra le ipotesi di incompatibilità, l'assunzione di "impieghi alle dipendenze di privati", cui è riconducibile anche la instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, restando irrilevante che le prestazioni, rese a titolo oneroso nell'ambito di tale rapporto, non siano state di fatto retribuite per inadempimento del datore di lavoro. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/11/2015)
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