L'art. 1 comma 45 della legge 92 del 2012 è applicabile anche alle procedure di licenziamenti collettivi precedenti?
Cass. civ. Sez. lavoro, 06/02/2017, n. 3045:
In tema di licenziamenti collettivi, l'efficacia sanante dell'accordo conclusivo della procedura di mobilità, di cui all'art. 1, comma 45, della l. n. 92 del 2012, in relazione all'art. 4, comma 12, della l. n. 223 del 1991, non ha una portata retroattiva, posto che la novella ha introdotto un elemento del tutto innovativo nell'ambito della procedura che assicura il controllo sindacale sulla riduzione del personale, laddove le norme di interpretazione autentica sono solo quelle dirette ad esplicitare il senso di quelle preesistenti, oppure a chiarire o ad escluderne uno tra quelli ragionevolmente attribuibili a quelle oggetto di interpretazione.
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