Come sono regolamentati i i benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132 della L. 24 dicembre 2003, n. 350?
Cass. civ. Sez. lavoro, 24/11/2017, n. 28090
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, che, con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevole per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che:
a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
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