In caso di attività lavorativa svolta in corso di malattia su chi grava l'onere di dimostrare che si compatibile con il dovere di recuperare le energie lavorative?
Cass. civ. Sez. lavoro, 08/11/2017, n. 26481
Nell'ipotesi in cui il dipendente assente per malattia venga sorpreso a svolgere attività lavorativa presso terzi, grava su di lui l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, e perciò l'inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuto inammissibile il ricorso, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro ad un proprio dipendente ritenuto responsabile di aver svolto, nel corso del periodo di infortunio, un'attività lavorativa concorrenziale avente carattere di lesività sull'esito della guarigione).
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