giovedì 21 dicembre 2017



Come vanno valutati i requisiti fisici richiesti dal datore di lavoro per una mansione ai fini della verifica della lesione delle norme sulle pari opportunita'?




Per Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-12-2017, n. 30083:

Con il primo motivo, la ricorrente nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 37 Cosa. nonchè della disciplina antidiscriminatoria di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la qualificazione in termini di discriminazione vietata della previsione di un limite staturale indifferenziato tra uomini e donne espressamente sancita dalla Corte costituzionale.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo del 1865, la ricorrente lamenta a carco della Corte territoriale la mancata disapplicazione dell'atto amministrativo fonte dell'illegittima discriminazione.

Nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo al convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la mancata impugnazione della certificazione di inidoneità sotto il profilo della non ragionevolezza del previsto requisito di altezza.

La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40 è prospettata nel quarto motivo a fronte di una lettura dell'impugnata sentenza intesa a disconoscere l'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere della prova della discriminazione.

I quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono dirsi fondati, atteso che la dedotta discriminazione, denunciata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, sin dal ricorso introduttivo, anche sotto il profilo della ragionevolezza del previsto limite staturale quale requisito di idoneità all'esercizio delle mansioni di Capo servizio treno - ciò implicando, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, l'inversione dell'onere della prova sul punto, erroneamente ritenuto assolto per difetto di contestazione da parte dell'odierna ricorrente dalla Società, che, viceversa, nulla ha opposto ai rilievi della stessa ricorrente, incentrati, in particolare, sul più ridotto requisito di altezza dei macchinisti, in relazione alle cui funzioni, che il capo servizio treno è tra l'altro chiamato a supportare, è sostenuta la necessità del possesso da parte di quest'ultima figura professionale del previsto requisito staturale - non trova limiti quanto al sindacato giudiziale negli atti amministrativi che quel requisito prevedono, essendo gli stessi suscettibili di disapplicazione (cfr. Cass. sez. lav., n. 23562/2007 e n. 25734/2013), a fronte dell'illegittimità, desumibile dalla richiamata pronunzia della Corte costituzionale n. 163/1993, di disposizioni che ingiustificatamente non tengano conto della identità o diversità delle situazioni soggettive implicate dalla regolamentazione dettata.



Nessun commento:

Posta un commento